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Mercoledì, 04 Dicembre 2024
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Il Tar Lecce ha rigettato il ricorso sul voto amministrativo di Carmiano dello scorso novembre, presentato dall’ex sindaco Giancarlo Mazzotta, candidato uscito sconfitto dalle urne per 78 voti di differenza rispetto all’attuale primo cittadino Gianni Erroi. La sentenza che ha premiato la tesi dell’avvocato Adriano Tolomeo per conto dell’amministrazione comunale di Carmiano e della lista “La Matita” è arrivata ieri pomeriggio, a distanza di poco più di 24 ore dall’ultima udienza delle parti, da parte del presidente della prima sezione del tribunale amministrativo leccese, Antonio Pasca. Il tribunale amministrativo ha poi disposto la trasmissione degli atti del giudizio alla Procura della Repubblica.
Il caso giudiziario si era aperto dopo che l’esponente di Forza Italia e attuale consigliere di minoranza a Carmiano e i candidati della lista “Ritorniamo Insieme”, avevano posto l’attenzione sulle operazioni elettorali, reclamando l’annullamento della proclamazione degli eletti e di ogni altro atto connesso.
Il Tar Lecce dunque considerato che “le doglianze circa la mancanza di corrispondenza, all’interno dei verbali delle sezioni n. 1, 2 e 7, tra il numero delle schede autenticate, il numero delle schede scrutinate ed il numero delle schede non utilizzate, non hanno trovato riscontro nelle risultanze delle operazioni di verificazioni, atteso che i rilievi del Verificatore hanno confermato la correttezza delle operazioni di verbalizzazione, eccezion fatta per il mancato reperimento nelle buste di n. 2 schede (1 scheda nulla nella sezione n. 1 e una scheda autenticata e non utilizzata nella sezione n. 7), che non aveva costituito oggetto di puntuale censura e che comunque non consente di superare la prova di resistenza e di ritenere inficiato il risultato elettorale nel suo complesso a fronte di una differenza tra le liste di n. 78 voti” e valutato che “altro e diverso discorso è quello relativo al fatto che, come denunciato da parte ricorrente con la memoria notificata in data 1.4.2022, il mancato rinvenimento di due schede rispetto a quelle verbalizzate, a prescindere dal mancato raggiungimento della prova di resistenza, potrebbe determinare comunque un vulnus per il risultato elettorale, ove fosse riscontrata l’ipotesi della c.d. scheda ballerina”, “trattasi però di una censura nuova e diversa rispetto a quelle formulate con il ricorso introduttivo, che parte ricorrente ha articolato soltanto all’esito della conoscenza delle risultanze della verificazione e che come tale deve essere dichiarata inammissibile”. Pertanto il Tribunale amministrativo ha ritenuto che il ricorso avanzato da Mazzotta "è infondato e deve essere rigettato, i motivi aggiunti devono essere dichiarati inammissibili e comunque devono essere respinti in difetto di prova sui fatti e le circostanze presupposte".

Sul giudizio del Tar, in attesa di comprendere l’eventuale ricorso al Consiglio di Stato, si registra la nota dell’avvocato Saverio Sticchi Damiani. “La mancanza di corrispondenza tra le cifre riportate a verbale e il numero delle schede rinvenute nelle buste, proprio perché astrattamente compatibile con l’ipotesi della “scheda ballerina”, è di tale rilievo da poter integrare profili di responsabilità penale a carico dei funzionari verbalizzanti che saranno valutati dalla competente Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecce, a cui il Tar ha deciso di trasmettere i relativi atti”. Soddisfatto invece il primo cittadino di Carmiano, Gianni Erroi. “Da un’analisi della sentenza ho potuto scorgerne la sua ineccepibilità. È evidente che si sia trattato di un ricorso puramente esplorativo, attraverso il quale i ricorrenti speravano, invano, di cogliere qualche elemento di rilievo. Quanto è emerso dall’istruttoria assurge ad una vera e semplice svista nella compilazione dei verbali. Possiamo ritenerci soddisfatti del provvedimento emesso dal TAR Lecce e proseguiremo, ancor più speditamente nel nostro lavoro amministrativo”.

Published in Politica

Con ordinanza del 22 aprile 2020, pubblicata il 24 aprile 2020, il TAR Lecce, prima sezione, presieduto dal Giudice Dott. Antonio Pasca e con primo referendario – estensore, Giudice dott.ssa Maria Luisa Rotondano, accogliendo l’istanza cautelare proposta da una cittadina di Carmiano, difesa dagli avvocati Ilenia Antonaci e Gabriele Ciardo, del Foro di Lecce, ha sospeso ogni attività svolta dalla Casa del Commiato Madonna Immacolata di Tarantino Riccardo Antonio.

La vicenda riguardava l’esercizio dell’attività di sala del commiato all’interno del contro abitato e per giunta con una semplice SCIA. Il Comune di Carmiano, nonostante l’ordine dei Giudici amministrativi di riesaminare l’istanza della cittadina ricorrente e quindi di rinnovare l’istruttoria circa la legittimità dell’esercizio di detta attività, con una nota del 11.12.2019 riteneva che non sussistevano condizioni giuridiche o validi motivi per revocare o annullare precedenti atti autorizzativi e/o per inibire l’esercizio dell’attività di sala del commiato presso la struttura di via Tolmezzo, riguardante appunto la sala del commiato Madonna Immacolata. In sostanza confermava altra sua nota senza alcun riesame e rinnovazione istruttoria.

L’ordinanza del TAR Lecce, oltre a richiamare un proprio precedente, confermato anche dal Consiglio di Stato, riguardante altra sala del commiato di Neviano, accogliendo le tesi difensive degli avvocati Antonaci e Ciardo, ha, invece statuito che la SCIA era priva di effetto, trattandosi di attività esulanti dal regime SCIA, proprio in virtù della normativa regionale di settore.

Infatti, il Regolamento Regionale 8/2015 prevede che “chi intenda attivare una struttura per il commiato deve possedere i requisiti per la conduzione dell’attività funebre, la quale può essere esercitata da imprese pubbliche e/o private previo rilascio dell’autorizzazione dal Comune ove ha sede legale l’impresa”. Inoltre, il regolamento regionale prevede che “le strutture per il commiato possono essere gestite anche dai soggetti autorizzati allo svolgimento di attività funebre e la relativa autorizzazione è sempre rilasciata dal Comune”.

Il TAR Lecce ha, altresì, precisato che il Comune di Carmiano forniva una illogica interpretazione di questo regolamento regionale, tanto che secondo lo stesso ente le sale del commiato potrebbe essere esercitate soltanto con una SCIA. Invece, il TAR Lecce ha chiarito che per l’esercizio dell’attività della sala di commiato è sempre necessaria di uno specifico titolo autorizzativo e che nella specie manca, non potendosi attribuirsi valore autorizzatorio alla mera presa d’atto da parte del Comune correlata alla SCIA dell’impresa.

Il TAR spiega in modo inequivocabile che le sale per il commiato sono assimilate dal legislatore al cimitero ed al crematorio e devono essere collocate alla distanza di almeno 200 metri dal centro abitato, salvi i “casi di reale necessità” e sentita l’ASL competente per territorio. Né una sala del commiato può essere assimilata ad un’attività commerciale, rientrando a pieno titolo tra le attività cimiteriali che nel caso di specie è collocata in una zona incompatibile, ossia nel centro storico di Carmiano.

Il TAR Lecce, pertanto, ha sospeso l’intera attività svolta della sala del commiato di Carmiano ed ha anche condannato il Comune di Carmiano a corrispondere 1.500 euro, come spese legali in favore dei difensori della cittadina ricorrente.

Comunicato Stampa

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