Il Tar Lecce ha disposto l’approfondimento istruttorio in merito al ricorso sul voto amministrativo di Carmiano, dello scorso novembre, presentato dall’ex sindaco Giancarlo Mazzotta, candidato uscito sconfitto dalle urne per 78 voti di differenza rispetto all’attuale primo cittadino Gianni Erroi. Tre le sezioni elettorali, la numero 1, 2 e 7, interessate dalla procedura.
La prima sezione del tribunale amministrativo leccese presieduta dal giudice Ettore Manca, dopo aver rilevato nell’ordinanza l’assenza in atti di dichiarazioni dei rappresentanti di lista, ha stabilito il solo approfondimento per accertare eventuali irregolarità delle operazioni elettorali, evidenziate in sede di ricorso dall’avvocato Saverio Sticchi Damiani, per conto di Mazzotta e della lista “Ritorniamo Insieme”.
L’amministrazione comunale di Carmiano è difesa dall’avvocato Adriano Tolomeo.
Il Tar Lecce ha ritenuto quindi ritenuto necessario disporre un approfondimento istruttorio, demandando al Prefetto di Lecce l’espletamento della verifica delle operazioni elettorali relative alle sezioni numero 1, 2, e 7 del Comune di Carmiano, come compendiate nei relativi verbali, nonchè la verifica della intrinseca coerenza (e conseguente congruenza aritmetica) delle risultanze tra schede scrutinate ed il numero dei votanti, e tra il numero delle schede autenticate, delle schede scrutinate e di quelle autenticate ma non utilizzate. Ai fini dello svolgimento della verifica, il Tribunale amministrativo ha stabilito il termine di 40 giorni decorrenti dalla comunicazione dell’ordinanza, rinviando, quindi, la causa per la decisione all’udienza pubblica del 20 aprile.
Provvedimento quello del Tar Lecce, che nel posticipare di fatto la decisione, tiene in piedi la querelle e apre allo scambio di opinioni tra le parti interessate. “Il Tar di Lecce, conformemente alla prospettazione difensiva, ha accolto con ordinanza la richiesta istruttoria – sottolinea l’avvocato Saverio Sticchi Damiani, difensore di Mazzotta - al fine di accertare le molteplici irregolarità evidenziate in sede di ricorso ed emergenti dalla disamina dei Verbali delle operazioni elettorali. In particolare, dall’analisi dei verbali delle Sezioni 1- 2–7, - aggiunge il legale - emergerebbero talune irregolarità sostanziali, afferenti la difformità tra il numero delle schede autenticate ed il numero degli elettori che hanno votato, nonché la mancata corrispondenza tra schede autenticate, schede scrutinate e schede autenticate ma non utilizzate”. Analisi opposta invece quella evidenziata dal primo cittadino di Carmiano, Gianni Erroi. “In merito alla comunicazione sull’esito del ricorso al Tar è da precisare che il ricorso non è stato accolto. Un ricorso si dice accolto, quando il “petitum” viene accettato, cioè, quando ciò che viene domandato è concesso. Nel caso di specie – spiega Erroi - nulla di ciò che è stato domandato è stato concesso, sicché, allo stato, più correttamente, possiamo solo dire che il ricorso non è stato accolto. Passando all’esame dell’ordinanza, pur dovendosi riconoscere il carattere meramente istruttorio e, comunque, preliminare della pronuncia, devo evidenziare che l’istruttoria è limitata ad uno solo dei motivi del ricorso, poichè gli altri due motivi sono stati dichiarati inammissibili, non avendo raggiunto, le due ulteriori censure, neppure un minimo grado di verosimiglianza. La verificazione della sussistenza di eventuali vizi durante lo svolgimento delle operazioni elettorali, limitatamente alle 3 sezioni, è stata demandata al Prefetto, al cui operato ci si affida – conclude il sindaco di Carmiano - con la precisazione che è interesse della mia Amministrazione fare definitiva chiarezza”.